Cos’è lo Scontrino Elettronico?
Lo scontrino elettronico è una versione digitale dello scontrino fiscale tradizionale, definito anche come scontrino telematico o scontrino digitale, opera similmente allo scontrino fisico cartaceo ed è emesso in seguito a una vendita al dettaglio al consumatore finale. La principale differenza risiede nel metodo di emissione: viene generato attraverso un registratore di cassa telematico specifico, progettato per inviare i dati dello scontrino direttamente all’Agenzia delle Entrate tramite il Sistema di Interscambio (Codice SDI), fa parte del sistema di trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate.
Lo scontrino elettronico rappresenta un passaggio importante nel processo di digitalizzazione della documentazione fiscale in Italia, Dal 1° luglio 2019 è diventato obbligatorio per gli operatori economici che hanno registrato un volume d’affari superiore a 400.000 euro nel 2018. Questo requisito è stato stabilito dalla risoluzione n. 47 dell’8 maggio 2019 dell’Agenzia delle Entrate, la quale precisa che il volume d’affari considerato non include le attività iniziate nel corso del 2019, per le quali non sono previste sanzioni fino a gennaio 2020.
A partire dal 1° gennaio 2022, invece, l’obbligo si estende a tutti gli altri esercenti. Per i soggetti che effettuano le operazioni descritte dall’articolo 22 del DPR n. 633/1972 e che non superano i 400.000 euro di volume d’affari, la registrazione dei corrispettivi di cui all’articolo 24 comma 1 del DPR n. 633/1972 è sostituita dalla memorizzazione elettronica e dall’invio telematico dei dati all’Agenzia delle Entrate.
Come funziona lo Scontrino Digitale?
La base del funzionamento dello scontrino digitale è l’uso di Registratori di Cassa Telematici (RT), dispositivi collegati all’Agenzia delle Entrate attraverso il sistema di Interscambi; sono programmati per inviare i dati di ogni vendita in tempo reale, a fine giornata – la regolamentazione prevede la trasmissione dei dati corrispettivi dino a 12 giorni. I modelli RT devono essere approvati dall’agenzia delle entrate
Gli scontrini emessi possono essere stampati su carta o inviati digitalmente al consumatore, ad esempio via email o attraverso un’app mobile, e includono un codice QR per facilitare i controlli fiscali.
È anche fattibile trasmettere i dati all’Agenzia delle Entrate senza l’uso di un registratore telematico, utilizzando i servizi disponibili sulla piattaforma Fatture e Corrispettivi o anche da Starty Erp.
Come funziona lo Scontrino Digitale?
Il processo di emissione dello scontrino elettronico si articola in diversi passaggi:
Registrazione della Vendita: al momento della vendita, i dettagli della transazione vengono registrati su un registratore di cassa telematico (RT) o su un sistema equivalente che soddisfi i requisiti previsti dall’Agenzia delle Entrate.
Generazione dello Scontrino: il registratore di cassa telematico genera uno scontrino che può essere stampato o inviato elettronicamente al cliente. Lo scontrino contiene un codice QR che facilita la verifica e il controllo da parte delle autorità fiscali.
Il documento commerciale deve includere obbligatoriamente i seguenti dati:
– Data e ora di emissione;
– Nome, cognome, ditta o denominazione sociale dell’emittente;
– Numero di partita IVA dell’emittente;
– Luogo dell’esercizio commerciale;
– Numero progressivo del documento;
– Descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi; per i prodotti medicinali, invece della descrizione, può essere indicato il numero di autorizzazione all’immissione in commercio (AIC);
– Importo totale del corrispettivo e dell’importo effettivamente pagato.
Trasmissione dei Dati i dati dei corrispettivi, inclusi quelli degli scontrini elettronici, vengono trasmessi all’Agenzia delle Entrate in tempo reale o a fine giornata dipendente dal modello di RT scelto e dal tipo di attività dell’azienda. Se la vendita è al minuto e molto più conveniente far inviare alla macchina i dati una volta che la cassa viene chiusa.
Archiviazione Digitale: i dati trasmessi vengono archiviati e gestiti digitalmente, sia dall’esercente che dall’Agenzia delle Entrate, garantendo tracciabilità e sicurezza delle informazioni. Gli scontrini vengono viniati direttamente sul cassetto fiscale ed effettuata la conservazione sostitutitva.
Chi lo emette?
Tutti i soggetti menzionati nell’articolo 22 del DPR IVA, che comprende commercianti al minuto e attività similari, sono tenuti all’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.
Il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) del 10 maggio 2019, successivamente aggiornato con un altro decreto del 31 dicembre 2019, ha specificato l’elenco dei soggetti esonerati da questo obbligo.
Sono esclusi dall’obbligo dello scontrino elettronico i tabaccai, i tassisti, i giornalai e le attività considerate marginali.
Il decreto esclude quindi dall’emissione dello scontrino elettronico quei soggetti che, secondo la normativa attuale, non rientrano nell’ambito di applicazione della certificazione dei corrispettivi, mantenendo in vigore le esenzioni esistenti alla certificazione fiscale.
Inoltre, tra i soggetti esonerati figurano anche coloro che svolgono attività considerate marginali, il cui volume d’affari annuale non supera l’1% del totale dell’anno precedente, le transazioni marginali possono continuare ad essere documentate tramite scontrini cartacei o ricevute.
Scontrino Elettronico o Fattura Elettronica
Ogni transazione di vendita richiede l’emissione di un documento appropriato, non solo per attestare il completamento dell’operazione, ma anche per garantire una corretta registrazione dei ricavi presso l’Agenzia delle Entrate.
La decisione di emettere uno scontrino elettronico o una fattura elettronica dipende da diversi fattori, generalmente, lo scontrino elettronico è adatto per transazioni B2C (business-to-consumer), mentre la fattura elettronica è più comune nelle operazioni B2B (business-to-business), o quando l’importo della transazione è significativo e si desidera una documentazione più dettagliata per motivi contabili, fiscali e di garanzia.