Cosa sono le Società di Persone
Le società di persone sono una tipologia di società in cui il rapporto tra i soci è fondamentale e prevalente rispetto al capitale investito.
Le società si caratterizzano per la responsabilità illimitata dei soci nei confronti delle obbligazioni sociali, salvo alcune eccezioni; in Italia, le principali forme di società di persone sono:
Società semplice (S.s.):
– Utilizzata prevalentemente per attività non commerciali, come l’agricoltura.
– I soci hanno responsabilità illimitata e solidale per le obbligazioni sociali.
– Non richiede un capitale minimo per la costituzione.
– Non è soggetta a fallimento.
Società in nome collettivo (S.n.c.):
– Utilizzata per attività commerciali.
– I soci hanno responsabilità illimitata e solidale per le obbligazioni sociali.
– Può essere costituita con un atto pubblico o una scrittura privata autenticata.
– La gestione può essere affidata a uno o più soci.
Società in accomandita semplice (S.a.s.):
– Composta da soci accomandatari e soci accomandanti.
– I soci accomandatari hanno responsabilità illimitata e sono coinvolti nella gestione.
– I soci accomandanti hanno responsabilità limitata alla quota conferita e non possono partecipare alla gestione.
– Utilizzata spesso per attività commerciali dove si desidera separare chi investe da chi gestisce.
Quali caratteristiche sono comuni delle società di persone?
Le società di persone sono scelte spesso per la loro semplicità di gestione e costituzione, ma implicano un maggiore rischio personale per i soci rispetto alle società di capitali, dove la responsabilità è limitata al capitale conferito.
Le società di persone si caratterizzano per la mancanza di una personalità giuridica autonoma rispetto ai soci; ciò significa che le obbligazioni assunte dalla società ricadono direttamente sui soci stessi, creando un legame stretto e indissolubile tra gli impegni sociali e le responsabilità personali.
Questo comporta che la responsabilità per le obbligazioni sociali sia, di norma, illimitata e solidale tra i soci, ossia ogni socio è responsabile per l’intero debito della società, non solo per la sua quota parte.
Un altro aspetto cruciale delle società di persone è la limitata autonomia patrimoniale. Il patrimonio della società e quello personale dei soci non sono distinti in maniera netta; di conseguenza, i creditori sociali possono aggredire sia il patrimonio della società sia quello personale dei soci per soddisfare i propri crediti rendendo la posizione dei soci particolarmente esposta e richiede una grande fiducia reciproca tra gli stessi.
Per quanto riguarda la gestione delle decisioni, nelle società di persone è frequente che le decisioni più importanti vengano prese con il consenso unanime di tutti i soci.
Il meccanismo è particolarmente rilevante per le modifiche significative dell’atto costitutivo, dove la cooperazione e l’accordo tra i soci sono essenziali per garantire la stabilità e l’armonia all’interno della società.
Caratteristiche della Società Semplice, S.S.
La Società semplice (S.s.) è una delle forme più elementari di società di persone, caratterizzata da una struttura flessibile e un regime giuridico relativamente semplice. Ecco le principali caratteristiche della Società semplice:
Tipologia di Attività:
– Non Commerciale: La S.s. è utilizzata principalmente per attività non commerciali, come l’agricoltura, le professioni intellettuali, e la gestione di beni immobili. Non è adatta per attività commerciali.
Responsabilità dei Soci:
– Illimitata e Solidale: I soci sono responsabili illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali. Ciò significa che ogni socio può essere chiamato a rispondere con il proprio patrimonio personale per i debiti della società.
Capitale Sociale:
– Non Richiede un Capitale Minimo: Non è previsto un capitale minimo per la costituzione di una S.s., offrendo maggiore flessibilità nell’avvio dell’attività.
Costituzione:
Forma Libera: La costituzione di una S.s. non richiede forme particolari, può avvenire anche verbalmente, ma è preferibile redigere un atto scritto per regolamentare i rapporti tra i soci. Non è necessaria la registrazione presso il Registro delle Imprese, salvo in casi specifici.
Autonomia Patrimoniale:
Limitata: Il patrimonio sociale non è completamente separato da quello personale dei soci, il che significa che i creditori possono rivalersi anche sui beni personali dei soci.
Gestione e Amministrazione:
Condivisa tra i Soci: La gestione della società è generalmente affidata a tutti i soci, a meno che non sia diversamente stabilito nell’atto costitutivo. Le decisioni possono essere prese con il consenso della maggioranza dei soci.
Denominazione Sociale:
Libera: Non ci sono requisiti specifici per la denominazione sociale di una S.s., a differenza di altre forme societarie. Tuttavia, è comune includere il nome di uno o più soci nella ragione sociale.
Decisioni:
Consenso dei Soci: Le decisioni importanti, come la modifica dell’atto costitutivo o la gestione straordinaria, richiedono il consenso unanime dei soci, a meno che non sia previsto diversamente.
Scioglimento:
Cause di Scioglimento: La società può sciogliersi per cause previste dall’atto costitutivo, per decisione unanime dei soci, per il conseguimento o l’impossibilità di conseguire l’oggetto sociale, per la morte di un socio, salvo patto contrario.
Imposizione Fiscale:
Tassazione sui Soci: I redditi della S.s. sono imputati ai soci e tassati in capo a ciascuno di essi in base alla loro quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla distribuzione effettiva degli stessi.
Semplicità Amministrativa:
Regime Giuridico Semplificato: La S.s. gode di un regime giuridico semplice, con minori adempimenti burocratici e contabili rispetto ad altre forme societarie.
Queste caratteristiche rendono la Società semplice una scelta ideale per piccole attività a carattere non commerciale, dove la fiducia tra i soci è elevata e dove si preferisce una gestione più diretta e meno formale degli affari societari.
Caratteristiche della Società in nome collettivo, Snc
Le Società in Nome Collettivo (S.n.c.) sono una forma di società di persone ampiamente utilizzata per attività commerciali. Ecco le caratteristiche principali di questo tipo di società:
Responsabilità dei Soci
Illimitata e Solidale:
I soci sono responsabili illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali. Ciò significa che ogni socio può essere chiamato a rispondere con il proprio patrimonio personale per i debiti della società, indipendentemente dalla sua quota di partecipazione.
Capitale Sociale:
Non Richiede un Capitale Minimo: La legge non prevede un capitale minimo per la costituzione di una S.n.c., offrendo una maggiore flessibilità nella fase di avvio.
Costituzione:
Atto Pubblico o Scrittura Privata: La S.n.c. può essere costituita mediante un atto pubblico o una scrittura privata autenticata. L’atto costitutivo deve essere depositato presso il Registro delle Imprese.
Autonomia Patrimoniale; Limitata: Il patrimonio sociale non è completamente separato da quello personale dei soci, il che significa che i creditori possono rivalersi anche sui beni personali dei soci.
Gestione e Amministrazione:
Affidamento ai Soci:
La gestione della società è affidata agli stessi soci, che possono essere amministratori disgiunti o congiunti a seconda di quanto stabilito nell’atto costitutivo.
Decisioni Collettive:
Le decisioni di particolare rilevanza sono prese collettivamente dai soci, spesso richiedendo il consenso unanime, specialmente per le modifiche dell’atto costitutivo.
Denominazione Sociale:
Nome dei Soci: La ragione sociale deve contenere il nome di almeno uno dei soci e l’indicazione che si tratta di una S.n.c.
Scioglimento:
Cause di Scioglimento:
La società si scioglie per le cause previste dall’atto costitutivo, per il raggiungimento dell’oggetto sociale, per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, per decisione unanime dei soci, o per altre cause previste dalla legge.
Successione:
Limitata; la morte o l’uscita di un socio comporta, salvo diverse disposizioni nell’atto costitutivo, lo scioglimento della società, a meno che gli altri soci non decidano di continuare l’attività con gli eredi del socio defunto o di trovare un nuovo socio.
Imposizione Fiscale:
Tassazione sui Soci: I redditi della S.n.c. sono imputati ai soci e tassati in capo a ciascuno di essi in base alla loro quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla distribuzione effettiva degli stessi.
Caratteristiche principali della S.a.s.
Le Società in Accomandita Semplice (S.a.s.) sono un’altra forma di società di persone, caratterizzata dalla presenza di due categorie distinte di soci: gli accomandatari e gli accomandanti. Ecco le caratteristiche principali di questo tipo di società:
Tipologie di Soci:
– Soci Accomandatari: Hanno responsabilità illimitata e solidale per le obbligazioni sociali. Sono coinvolti nella gestione e amministrazione della società.
– Soci Accomandanti: Hanno responsabilità limitata alla quota conferita. Non possono partecipare alla gestione e amministrazione della società.
Responsabilità:
– Accomandatari: Responsabilità illimitata, rispondono con il proprio patrimonio personale per i debiti sociali.
– Accomandanti: Responsabilità limitata, rispondono solo fino alla concorrenza della quota conferita.
Capitale Sociale:
Non Richiede un Capitale Minimo: Non è previsto un capitale minimo per la costituzione di una S.a.s., offrendo maggiore flessibilità nell’avvio dell’attività.
Costituzione:
Atto Pubblico o Scrittura Privata: La S.a.s. può essere costituita mediante un atto pubblico o una scrittura privata autenticata. L’atto costitutivo deve essere depositato presso il Registro delle Imprese.
Gestione e Amministrazione:
Accomandatari: Hanno il diritto e il dovere di gestire la società. Le decisioni di gestione ordinaria spettano a loro.
Accomandanti: Non possono partecipare alla gestione e non hanno potere decisionale nelle operazioni di amministrazione, pena la perdita del beneficio della responsabilità limitata.
Denominazione Sociale:
– Nome dei Soci Accomandatari: La ragione sociale deve contenere il nome di almeno uno dei soci accomandatari e l’indicazione che si tratta di una S.a.s. I nomi dei soci accomandanti non devono apparire nella ragione sociale.
Autonomia Patrimoniale:
– Limitata: Per i soci accomandatari, il patrimonio personale può essere aggredito dai creditori sociali. Per gli accomandanti, il rischio è limitato alla quota conferita.
Decisioni:
– Ordinarie: Sono prese dai soci accomandatari.
– Straordinarie: Coinvolgono anche i soci accomandanti, soprattutto se riguardano modifiche dell’atto costitutivo.
Scioglimento:
– Cause di Scioglimento: La società può sciogliersi per cause previste dall’atto costitutivo, per decisione unanime dei soci, per la morte o l’uscita di un socio accomandatario, a meno che non sia stabilito diversamente nell’atto costitutivo.
Imposizione Fiscale:
– Tassazione sui Soci: I redditi della S.a.s. sono imputati ai soci e tassati in capo a ciascuno di essi in base alla loro quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla distribuzione effettiva degli stessi.
Queste caratteristiche rendono la S.a.s. una forma societaria versatile e adatta a situazioni in cui si vuole distinguere tra chi gestisce la società e chi investe, limitando il rischio per questi ultimi.